Separazione, divorzio e affidamento dei figli sono momenti in cui le decisioni giuridiche pesano sulla vita quotidiana di tutta la famiglia. Lo Studio Legale Properzi segue i propri assistiti a Roma con riservatezza, cercando prima di tutto soluzioni concordate, che sono più rapide, meno costose e più tutelanti per i figli.

    Quando l'accordo non è possibile, lo Studio assiste nel giudizio davanti al Tribunale di Roma con il rito unico per persone, minorenni e famiglie introdotto dalla riforma Cartabia. Lo Studio segue anche i ricorsi per amministrazione di sostegno, a tutela delle persone fragili e dei loro familiari.

    Di cosa si occupa lo Studio

    • Separazioni e divorzi (consensuali e giudiziali)
    • Negoziazione assistita
    • Affidamento e mantenimento dei minori
    • Ricorsi per amministrazione di sostegno

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra separazione consensuale e giudiziale?

    Nella separazione consensuale i coniugi si accordano su tutto: affidamento e mantenimento dei figli, assegnazione della casa familiare, eventuale assegno per il coniuge economicamente più debole. L'accordo viene presentato al Tribunale con ricorso congiunto e il giudice si limita a verificarne la conformità alla legge e all'interesse dei figli; in alternativa si può ricorrere alla negoziazione assistita dagli avvocati, senza passare dall'aula. Senza figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali, l'accordo può essere concluso anche in Comune, davanti all'ufficiale dello stato civile. La separazione giudiziale si chiede invece quando l'accordo manca: ciascun coniuge espone le proprie ragioni e decide il giudice, con tempi e costi sensibilmente maggiori. Dal 2023, con la riforma Cartabia, nello stesso ricorso si può chiedere anche il divorzio, che verrà pronunciato una volta decorsi i termini di legge. Una separazione iniziata come giudiziale può inoltre trasformarsi in consensuale in qualunque momento, se le parti trovano un'intesa sulle condizioni.

    Quanto tempo serve per divorziare dopo la separazione?

    Dopo la legge 55 del 2015, nota come divorzio breve, si può chiedere il divorzio quando sono trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale, o dall'accordo raggiunto con negoziazione assistita, e dodici mesi dalla separazione giudiziale. I termini decorrono dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice nel procedimento di separazione, non dalla sentenza. Con la riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023, la domanda di divorzio può essere proposta insieme a quella di separazione nello stesso ricorso: il divorzio diventa procedibile solo quando la separazione è definitiva e i termini sono decorsi, ma si evita di ricominciare da capo. Anche il divorzio può essere congiunto, quando i coniugi concordano sulle condizioni, oppure contenzioso. In presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti, le condizioni sono sempre verificate dal giudice o dal pubblico ministero, a tutela dei figli.

    Come funziona l’affidamento dei figli?

    La regola, dal 2006, è l'affidamento condiviso: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e prendono insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli, come istruzione, salute e residenza abituale, secondo l'art. 337-ter del codice civile. Il giudice stabilisce i tempi di permanenza presso ciascun genitore, il collocamento prevalente e il contributo al mantenimento, tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in famiglia e delle risorse di entrambi i genitori. L'affidamento esclusivo a un solo genitore resta un'eccezione, disposta quando quello condiviso risulterebbe contrario all'interesse del minore. I figli che hanno compiuto dodici anni, o anche più piccoli se capaci di discernimento, hanno diritto di essere ascoltati. Gli accordi non sono definitivi: se cambiano le condizioni economiche o le esigenze dei figli, si può chiedere al Tribunale di modificarli.

    Le risposte hanno valore informativo generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.